Categoria: Notizie Sparse
Pubblicato il Lun 09 Set 2013

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre è stata pubblicata un'ordinanza del ministero della Salute che regolamenta gli obblighi che i proprietari di cani devono rispettare.

Tra l'altro cita:

Il proprietario di un cane è "sempre responsabile" del suo benessere e della sua conduzione e "risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso".

Art. 1

(omissis)

2 Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Chiunque conduca il cane in ambito urbano deve raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. (omissis)

Art. 2

1. Sono vietati:

(omissis)

1. La vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n.201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione Europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e'presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.